DECRETO LEGISLATIVO N.222 DEL 25 NOVEMBRE 2016
Da qualche mese è in vigore il D.lgs n.222/2016 relativo all’individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti.
Con questo Decreto legislativo il principale scopo raggiunto è l’uniformità procedurale d’intervento sul territorio nazionale.
Tutte le informazioni necessarie a far comprendere ai cittadini in quale regime amministrativo ricade l’intervento da effettuare è individuato nella Tabella A
La semplificazione dei procedimenti generata dal D.lgs n.222/2016 ha interessato in particolar modo la procedura di presentazione al S.U.A.P. (Sportello Unico delle Attività Produttive) della S.C.I.A. Commerciale (per approfondimenti S.C.I.A.) per quanto riguarda gli Esercizi di Vicinato nel settore non alimentare, ovvero tutti quei negozi che rientrano nella categoria di Commercio in sede fissa con superficie di vendita fino a 250 mq.
Grazie a queste semplificazioni il procedimento di presentazione è stato snellito al punto tale che, il Tecnico incaricato dal committente, non è più obbligato ad allegare alla S.C.I.A. la planimetria del negozio, né la relazione tecnica e il relativo Certificato di Agibilità.
Tutto ciò rende più facile e veloce la compilazione della pratica e di conseguenza l’apertura dell’attività che può avvenire immediatamente dopo la consegna della S.C.I.A. Entro 60 giorni dall’invio della pratica, l’amministrazione effettua i controlli sulla sussistenza dei requisti richiesti per lo svolgimento dell’attività, se è accertata la carenza di determinati requisiti può essere vietata la prosecuzione dell’attività o può essere richiesta un’integrazione alla documentazione mancante, o di conformare l’attività alla normativa vigente.